L'Anagrafe Nazionale delle Imprese


Registro Imprese: il registro pubblico informatico ufficiale delle imprese italiane


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I numeri del Registro Imprese

Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione. La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro Imprese, con le seguenti caratteristiche:

  • ha competenza provinciale
  • è gestito secondo tecniche informatiche
  • la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia
  • è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, eccetera) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, eccetera). Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

Il Registro Imprese è un registro pubblico informatico previsto dal Codice Civile, che ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio e con il successivo Regolamento di attuazione. ?La Legge sopracitata ha istituito presso ciascuna Camera di Commercio l'Ufficio del Registro Imprese, con le seguenti caratteristiche:

  • ha competenza provinciale
  • è gestito secondo tecniche informatiche
  • la sua tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia
  • è retto da un Conservatore nominato dalla giunta nella persona del Segretario Generale ovvero di un dirigente della Camera di Commercio che assicura la corretta tenuta del Registro Imprese in osservanza delle disposizioni in materia e delle decisioni del Giudice del Registro.

Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché degli altri soggetti previsti dalla legge. Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede, eccetera) e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l'iscrizione (ad es. modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione, procedure concorsuali, eccetera). Il Registro Imprese fornisce quindi un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa ed è un archivio fondamentale per l'elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area di appartenenza.

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La funzione principale del Registro Imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale: oltre a ciò, il Registro Imprese assolve anche al compito di strumento di pubblicità legale degli atti in esso iscritti. La pubblicità legale dell'impresa, conferita dall'iscrizione nel Registro Imprese, si distingue nelle seguenti forme:

  • pubblicità costitutiva: riguarda i casi in cui l'iscrizione di un determinato atto nel Registro è requisito necessario ed indispensabile affinché l'atto produca i propri effetti giuridici tra le parti (ad es. atto costitutivo di società di capitali)
  • pubblicità dichiarativa: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro rende opponibile ai terzi l'atto del quale è stata data pubblicità, prescindendo dalla effettiva conoscenza che i terzi ne abbiano (ad es. atto costitutivo delle società di persone)
  • pubblicità notizia: riguarda i casi in cui l'iscrizione nel Registro ha una finalità di certificazione anagrafica e di informazione del pubblico (ad es. l'iscrizione del piccolo imprenditore commerciale).

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Nel Registro Imprese sono iscritti i soggetti previsti dalla legge, tra cui in particolare:

  • gli imprenditori individuali
  • le società commerciali
  • i consorzi con attività esterna e le società consortili
  • i gruppi europei di interesse economico
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale
  • le società costituite all'estero che hanno nel territorio italiano la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa (soggette alla legge italiana ai sensi della L. 218/1995)
  • le società cooperative
  • le società estere con sede secondaria in Italia
  • le aziende speciali degli enti locali
  • gli imprenditori agricoli
  • i piccoli imprenditori, tra cui rientrano anche i coltivatori diretti
  • le società semplici
  • le società tra avvocati
  • le organizzazioni con qualifica di impresa sociale
  • le società che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

Oltre ai soggetti sopra riportati, nel Registro sono iscritti gli atti previsti dalla legge.
 Nel Registro Imprese sono anche annotate le imprese artigiane, come ad esempio quelle che svolgono attività di produzione di beni e servizi, di trasporto di cose e di persone, e così via.

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Il Registro Imprese è composto da una sezione ordinaria e da più sezioni speciali.

La sezione ordinaria comprende:

  • società di persone e di capitali
  • società cooperative
  • consorzi con attività esterna e società consortili
  • società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano
  • gruppi europei di interesse economico
  • enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale una attività commerciale
  • imprenditori commerciali individuali (non piccoli).

Una sezione speciale comprende le qualifiche di:

  • impresa agricola (persone fisiche e persone giuridiche)
  • piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto
  • società semplice
  • impresa artigiana (annotazione).

Esistono poi apposite sezioni speciali nelle quali è iscritta l’impresa in qualità di:

  • start-up innovativa
  • incubatore certificato
  • pmi innovativa
  • impresa sociale
  • soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento e quello che vi è soggetto (legami di gruppo).

Altre sezioni speciali comprendono le società tra professionisti, le imprese iscritte all’alternanza scuola-lavoro, gli atti tradotti da una lingua diversa dall’italiano.

Nel Registro Imprese confluisce un'altra banca dati pubblica, il Repertorio Economico Amministrativo (REA), che ha lo scopo di integrare i dati del Registro Imprese con informazioni di carattere economico, statistico e amministrativo. Tali informazioni riguardano dati quali, ad esempio, le modifiche e la cessazione dell'attività, l'insegna, la nomina di responsabili tecnici, l'attività prevalente, l'apertura, la cessazione e le modifiche delle unità locali, e molto altro ancora. Gli enti pubblici, le associazioni ed altri organismi non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese sono comunque tenuti a comunicare le informazioni al REA quando esercitano un'attività economica.