Posta elettronica certificata (PEC)
Nell’ambito della Comunicazione Unica, le Camere di Commercio e gli altri Enti coinvolti adottano la Posta Elettronica Certificata (detta anche posta certificata o PEC) per comunicare con le imprese.
La PEC è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi.
In Italia la casella di Posta Elettronica Certificata viene rilasciata dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 e tenuto dal CNIPA. L'Elenco è consultabile all’indirizzo www.cnipa.gov.it nella sezione dedicata alla PEC.
Ulteriori informazioni sulla PEC e sulle sue modalità di utilizzo sono disponibili nel sito del CNIPA.
La PEC per la pratica di Comunicazione Unica
Per l’inoltro di una pratica di Comunicazione Unica è necessario indicare nel “Modello di Comunicazione Unica” l’indirizzo di PEC che tutte le Amministrazioni destinatarie utilizzeranno per inviare gli esiti o altre comunicazioni all’interessato. Tale indirizzo sarà utilizzato dalle Amministrazioni unicamente ai fini del procedimento stesso.
Le Camere di Commercio forniscono gratuitamente alle imprese che ne sono sprovviste e che ne fanno richiesta una casella di PEC ai fini della ricezione delle ricevute previste dal procedimento. Tali caselle sono rilasciate tramite il Gestore individuato da ciascuna Camera di Commercio tra quelli iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. n. 68/2005 tenuto dal CNIPA.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Camera di Commercio: (tendina per selezionare la Camera)
Come richiedere la PEC per la Comunicazione Unica
Iscrizione della PEC nel Registro Imprese
Per le imprese costituite in forma societaria di ricorda che l’art.16, comma 6, del decreto 185/2008 convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 dispone che dal 29 novembre 2008, “[..] le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”
L'iscrizione nel Registro Imprese della PEC dell’impresa avviene attraverso la modulistica Registro Imprese. Tale indirizzo, solo per le imprese costituite in forma societaria, potrà essere utilizzato da chiunque, comprese le Amministrazioni, per comunicare con l’impresa.
L’indirizzo di PEC dichiarato al Registro Imprese può essere diverso dalla PEC relativa alla pratica di Comunicazione Unica.