SEDE LEGALE E UNITÀ LOCALI
LA SEDE LEGALE DI UN'IMPRESA
La sede legale (o sede principale, o sede sociale per le società) di una persona giuridica è di regola il luogo in cui dall'atto costitutivo essa risulta avere il centro amministrativo dei propri affari: in genere identifica il luogo in cui si trova l'organizzazione amministrativa dell’impresa.
Il concetto di sede legale è l'equivalente del concetto di domicilio per le persone fisiche.
Il concetto di sede legale è l'equivalente del concetto di domicilio per le persone fisiche.
In alcuni casi la sede legale può essere ricondotta al luogo di notifica della corrispondenza legale: nella pratica professionale molte società di capitale o cooperative indicano nell'atto costitutivo come sede legale lo studio di un professionista e in tale luogo vengono tenute le riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche le assemblee dei soci.
Ogni impresa deve avere una ed una sola sede legale. Nel Registro Imprese ogni impresa è univocamente identificata, a livello nazionale, da un Codice Fiscale e da una Partita IVA: tranne eccezioni CF e PIVA coincidono per le società, mentre sono differenti per le imprese individuali.
Per unità locali si intendono impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, eccetera) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell’impresa. L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, ciascuno dei quali costituisce un’unità locale.
Unità locale
Impianto operativo (es. laboratorio, officina, stabilimento, negozio, eccetera) o amministrativo/gestionale (es. ufficio, magazzino, deposito, eccetera), ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche.
La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato (Circ. MISE 3668/C del 2014).
La diversificazione dell’ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell’interno nell’ambito dello stesso fabbricato (Circ. MISE 3668/C del 2014).
Sede secondaria
Sede diversa dalla legale: secondo il Codice Civile (art.2197 c.c.) un'unità locale può essere considerata sede secondaria soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e prevista dall'atto costitutivo o da una sua modificazione.