PARTECIPAZIONI ATTUALI E STORICHE
Le quote o azioni possedute da ogni socio in una o più imprese
La partecipazione societaria, prevista dal codice civile, si traduce nella quota di capitale sociale detenuta da un soggetto economico: è rappresentata da azioni (per le S.p.A. e le S.a.p.A.) o da quote (per le S.r.l.) e può essere assunta, oltre che da una persona fisica, anche da una persona giuridica.
Nel Registro Imprese è possibile individuare le Persone (fisiche o giuridiche) che posseggono o hanno posseduto partecipazioni in una o più imprese.
Le partecipazioni si riferiscono all'ultimo elenco soci depositato dalle società.
Per la ricerca nel Registro Imprese è sufficiente indicare il nominativo, eventualmente specificando la data di nascita, oppure inserire il codice fiscale, per ottenere una “scheda partecipazioni” (solo con partecipazioni attuali o storica completa) in cui sono riportate le seguenti informazioni:
- le imprese (con i dati essenziali) nelle quali la persona attualmente possiede azioni o quote
- per ognuna delle imprese di cui sopra, i dettagli sulle partecipazioni possedute (tipologia e composizione, tipo di diritto, estremi dell’ultimo adempimento nel quale è presente il socio, estremi dell’adempimento di ammissione nella compagine sociale
- le imprese (con i dati essenziali) nelle quali la persona ha posseduto azioni o quote
- per ognuna delle imprese di cui sopra, i dettagli sulle partecipazioni possedute (tipologia e composizione, tipo di diritto, estremi dell’ultimo adempimento nel quale è presente il socio, estremi dell’adempimento di ammissione nella compagine sociale.
Azioni
- Possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari
- Un socio può possedere un numero illimitato di azioni
- Sono tutte di uguale valore
- Le azioni possono essere rappresentate da titoli di credito
- La loro circolazione è tendenzialmente libera
- Sono ammissibili categorie di azioni
Quote
- Non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari
- Ad ogni socio spetta un sola quota
- Possono essere di valore diverso
- Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito
- L'atto costitutivo può escludere o limitare il trasferimento delle quote
- Non sono ammissibili categorie di quote