BILANCIO D'ESERCIZIO


Il resoconto della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa



Bilancio esercizio aziende

Il Bilancio d'esercizio è l'insieme dei documenti contabili che un’impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verità ed accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso.



Il bilancio è un documento formato da tre parti: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa.

Stato Patrimoniale

Stato Patrimoniale


Rappresenta la situazione aziendale alla chiusura dell’esercizio: in tale prospetto deve essere evidenziata la situazione patrimoniale e finanziaria della società che compone l’attivo, quella che compone il passivo e, come differenza tra le due, il patrimonio netto. Lo stato patrimoniale è suddiviso in due sezioni: attivo e passivo.

Attivo – Tutti i beni e le proprietà possedute dall’azienda (fabbricati, macchinari, attrezzature) utilizzati per l’esercizio dell’attività, i crediti dell’azienda nei confronti di terzi (clienti, etc.), le disponibilità liquide (cassa, saldi attivi dei conti correnti).

Passivo – Debiti dell’azienda verso terzi (fornitori, banche, ...). Il capitale netto indica il debito ideale della società verso i suoi proprietari, ed è costituito dalle riserve e dal capitale sociale.

Conto Economico

Conto Economico


Fornisce informazioni in merito alla situazione economica della società, tramite l’indicazione dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti dall’azienda nel corso dell’esercizio: dalla differenza tra costi e ricavi deriva l’utile o la perdita dell’esercizio. L’elemento di raccordo tra il conto economico e lo stato patrimoniale è rappresentato dall’utile dell’esercizio (o la perdita) che se non distribuito ai soci entrerà a far parte del patrimonio dell’azienda nell’ambito del capitale netto.
Nota Integrativa

Nota Integrativa


E' un documento che fa parte integrante del bilancio d’esercizio: in esso devono essere riportate tutte le informazioni che consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria della società, quali ad esempio l’illustrazione dei criteri contabili adottati, l’indicazione delle informazioni, dei dettagli e delle motivazioni relative all’iscrizione di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico e altre informazioni di varia natura.



In base a quanto stabilito nello statuto, i soci approvano annualmente il bilancio entro 120 o 180 giorni dalla data di fine esercizio, ed entro 30 gg. dalla data di approvazione, l'amministratore provvede al deposito dello stesso presso il Registro Imprese competente.

Scadenza al 31/12

Approvazione entro 120 giorni (30 Aprile)

Deposito entro 30 giorni dall’approvazione (max 30 Maggio)

Scadenza al 31/12

Approvazione entro 180 giorni (30 Giugno)

Deposito entro 30 giorni dall’approvazione (max 30 Luglio)

 

A seguito dell'abolizione del libro soci, le Società a Responsabilità Limitata non sono più tenute al deposito dell'elenco soci (vedi Variazioni dei soci). Le Società Per Azioni sono tenute invece a riconfermare l'assetto societario relativo all'esercizio precedente se non ha subito variazioni, oppure a depositare le variazioni intervenute nel periodo tra la data di approvazione del bilancio dell'anno precedente e la data di approvazione del bilancio in deposito (vedi Variazioni dei soci). 



  • Bilancio in forma ordinaria

    Bilancio in forma ordinaria


  • Bilancio in forma abbreviata

    Bilancio in forma abbreviata


  • Bilancio delle micro-imprese

    Bilancio delle micro-imprese


  • Bilancio finale di liquidazione

    Bilancio finale di liquidazione


L'art. 2423 c.c., in vigore dal 2016, al primo comma stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio in forma ordinaria, costituito da:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Rendiconto Finanziario (Prospetto Contabile)
  • Nota Integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio in forma ordinaria riguarda le Società quotate in Borsa che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati o che superano i limiti per redigere il bilancio in forma abbreviata.

Il bilancio in forma abbreviata può essere al solito redatto dalle Società di capitali che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti (piccole imprese):

  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 €
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 €
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Il bilancio abbreviato è composto da:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Nota Integrativa.

Le imprese che rientrano nella classe delle piccole imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 €
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità. 

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  • del Rendiconto Finanziario (Prospetto Contabile)
  • della Nota Integrativa

quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 c.c., n° 9 (l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale) e n° 16 (l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci);

e sono esonerate dalla relazione sulla gestione

quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c., n° 3 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società) e n° 4 (il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio).

Nelle micro-imprese pertanto il bilancio d’esercizio può essere composto soltanto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata. Nel caso in cui le imprese che rientrano nella classe delle micro-imprese volessero comunque presentare il bilancio completo di Nota Integrativa ed eventuale Rendiconto Finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia.

Al pari delle piccole imprese, anche le microimprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Con la redazione del bilancio finale di liquidazione si esaurisce l’informativa contabile nelle imprese soggette a procedura di liquidazione. Compiute tutte le operazioni liquidatorie, i liquidatori hanno l’obbligo di redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo.

La normativa non prevede, per la redazione del bilancio finale di liquidazione, uno schema rigido così come previsto per il bilancio di esercizio. Viene quindi lasciata libertà nello schema di redazione con l’unica previsione di rappresentare il capitale eventualmente residuato dalla gestione liquidatoria dell’impresa con l’indicazione delle quote di riparto finale spettanti a ciascuno dei soci.

Il documento contabile per dirsi completo deve:

  • quantificare il patrimonio attivo finale da ripartire
  • esporre il piano di riparto che evidenzi il diritto dei soci sulle quote di liquidazione
  • permettere agli organi di controllo di esprimere il loro parere.

Predisposto il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori debbono adempiere al regime di pubblicità legale in modo da permettere ai soci di proporre reclamo dinanzi al Tribunale nel termine di novanta giorni. Il bilancio finale di liquidazione non necessita dell’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ma al contrario del bilancio di esercizio si procede in modo presuntivo, per cui il mancato reclamo dei soci nei termini di cui all’articolo 2493 c.c., porta all’approvazione del bilancio. 

Il deposito del bilancio finale di liquidazione, a differenza del bilancio annuale, rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.



Gli utenti non registrati possono accedere all’ultimo bilancio depositato avviando una ricerca e selezionando l’impresa di interesse.

Per gli utenti registrati a Telemaco è possibile invece ottenere anche i bilanci "storici", cioè i bilanci d’esercizio, per qualsiasi annualità o all'interno di un intervallo di tempo, di ogni società di capitali che abbia provveduto a depositarli.

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Il Prospetto Contabile (rendiconto finanziario) è la parte del bilancio di esercizio che evidenzia le variazioni positive e negative delle disponibilità liquide.

Il bilancio d'esercizio completo è disponibile nel formato Adobe Pdf.

Dopo l'acquisto, senza costi aggiuntivi, l'utente può ottenere il solo Prospetto Contabile XBRL - se disponibile - e tradurlo nei formati Pdf, Html, Xls, Csv, ed anche in lingua inglese (Financial Statements), francese (Comptes Annuels), tedesca (Bilanzbericht).

Come richiedere il Prospetto Contabile anche in Inglese (Financial Statements), Francese (Comptes Annuels), Tedesco (Bilanzbericht)

 

Bilanci RegistroImprese  



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A questo punto, utilizzando SPID o CNS, per il Bilancio della tua impresa puoi accedere direttamente al cosiddetto cassetto digitale dell'imprenditore (https://impresa.italia.it).